Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/08/2002 n. 166

1. Il Governo č autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla Legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al Decreto-Legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla Legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione

b) semplificazione delle procedure di riscossione

c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autoritā portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autoritā portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti

e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della Legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

-Il testo dell'art. 9 della Legge 30 novembre 1998, n. 413 recante rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore č il seguente: "Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autoritā portuali o, laddove non istituite, delle autoritā marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, č trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari. Le autoritā portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto- Legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote

2. All'art. 9, comma 1, della Legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "Segrate- Lacchiarella" sono soppresse. L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unitā.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 9, comma 2, della Legge 23 dicembre 1997, n. 454, č autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, č trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente Legge, nonchč quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454 (18), deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacitā di spesa.

4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla Legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalitā e le procedure di cui alla citata Legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'art. 6 del Decreto-Legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n. 204.

5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, č assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione č subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali".

-Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera d), della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore č il seguente: "4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla Legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate".

-Il testo dell'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale č il seguente: "Art. 4 (Classificazione dei porti).

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale

d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. 1-bis. I porti sede di autoritā portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

2. Il Ministro della difesa, con proprio Decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivitā nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni

a) commerciale

b) industriale e petrolifera

c) di servizio passeggeri

d) peschereccia

e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autoritā portuali o, laddove non istituite, le autoritā marittime, con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri

a) entitā del traffico globale e delle rispettive componenti

b) capacitā operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonchč delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno schema di Decreto, che č trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di Decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, č successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il Decreto in via definitiva.

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonchč della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autoritā portuali o, laddove non istituite, delle autoritā marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5".

Art. 37. (Disposizioni sugli interporti)

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale č prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) č sostituita dalla seguente: "e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonchč quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti giā individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti".

3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, č da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalitā.

4. Alle attivitā di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile č abrogata. Note all'art. 37:

-Il testo vigente dell'art. 24 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati come modificato dalla Legge qui pubblicata č il seguente: "Art. 24.

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'art. 9, comma 2, della Legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'art. 9, comma 3, della Legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo č delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un Decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonchč, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) definire le modalitā e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'art. 1 della Legge 4 agosto 1990, n. 240

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti

 

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